QUALI NORME DI SICUREZZA PER UN RIGASSIFICATORE (di Ugo Vittorio Carone)
SICUREZZA A MARE
L’installazione di un rigassificatore nel territorio richiede un’attenta valutazione dei rischi che può comportare trattandosi di un impianto definito per legge a << rischio rilevante>>.
La legge 334/99 Seveso due definisce l’iter da seguire per concedere o meno le necessarie autorizzazioni all’installazione di un tipo di impianto del genere nel territorio.
Ma l’analisi del rischio degli impianti a terra non basta.
Trattandosi di merce che arriva con navi gasiere, è indispensabile eseguire un’attenta analisi partendo da un esame dell’adeguatezza del porto e del sito a mare ove realizzare la banchina di ormeggio delle gasiere. Una volta definito quanto sopra, occorre fare una valutazione del rischio a mare per tutte le operazioni marittime attuali nel porto di Taranto, o per quelle che verranno nel futuro.
L’analisi dell’adeguatezza del porto non deve limitarsi ad una semplice elencazione delle strutture marittime esistenti o da realizzare (banchine, strade di accesso,etc) o dei servizi ausiliari (pilotaggio, rimorchiatori, etc). Lo studio completo di questo tipo va affidato ad una Società altamente specializzata, motivo per cui quanto a seguito descritto dallo scrivente, non può che essere una semplice sommaria presentazione del problema: Sicurezza a Mare.
COSA CONSIDERARE
I punti più importanti da considerare possono essere:
1.L’ambiente marittimo :
- maree,
- venti dominanti (velocità, direzione )
- correnti marine,
- onde e mareggiate,
- visibilità (frequenza di nebbia etc
2.Il traffico:
-il traffico navale già esistente nel porto (numero e tipo di natanti)
-il traffico futuro previsto per lo stesso (“” “” “” )
-zone di sosta per attesa piloti e/o per attesa di banchina libera
-zone di sosta al largo per condizioni meteo sfavorevoli all’ormeggio
-rotte di avvicinamento alle banchine del traffico esistente (incrocio c/gasiere?)
-movimento interno dei natanti tra le varie banchine del porto
-traffico militare e priorità rispetto al traffico commerciale
-obbligo di sosta/distanziamento di tutte le navi al passaggio delle gasiere
2.La normativa del Porto:
-Regolamento di Sicurezza
-Assistenza obbligatoria a: avvicinamento, ormeggio e disormeggio(rimorchiatori, ormeggiatori etc.).
-Attracco diurno per navi particolari.
3. Banchina di ormeggio gasiere:
-rotte di avvicinamento all’ormeggio
-allineamento della banchina di ormeggio rispetto al vento ed alle onde (dominanti)
-spazi disponibili per le manovre dei rimorchiatori
-distanza delle altre navi dalle rotte (canali) di avvicinamento delle gasiere
-distanza di sicurezza da altre banchine già esistenti o previste nel futuro
-profondità del mare nel canale di avvicinamento e in zona banchina.
4.Valutazione economica.
Considerato che durante il transito e le manovre di ormeggio delle gasiere le altre navi dovrebbero fermarsi o mantenere una distanza di navigazione di sicurezza da quelle, occorre valutare:
-costi addizionali per le Aziende già operanti nel Porto o che verranno nel futuro
per <<controstallie>> derivanti da soste delle proprie navi per dare la precedenza alle gasiere e/o per ritardi provocati da distanze di sicurezza (dalle gasiere) tenute nell’arrivo o nella partenza dal Porto.
5.Analisi dei possibili rischi durante la navigazione o la sosta:
-collisione con altro natante
-urto contro la banchina durante l’ormeggio
-schiacciamento contro la banchina per vento/mareggiata e/o tempesta
-rottura dei cavi di ormeggio
-arenamento per errore di rotta o per tempesta a mare
-fermo nave per guasto alle macchine
-incendio a bordo
-altre cause
Conclusioni
Nel valutare la fattibilità di un Rigassificatore, oltre ad un’attento RAPPORTO DI SICUREZZA PRELIMINARE per le opere da realizzare per l’impiantistica a terra come prescritto per legge , è importantissimo uno studio sulle operazioni navali del Porto e delle interferenze che l’arrivo di navi gasiere creeranno con tutte le altre operazioni navali attuali e/o future.